martedì, Febbraio 3, 2026
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Garante dei detenuti: chi può lo può istituire e nominare, dallo Stato ai Comuni, ecco come funziona

Il Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale può essere istituito e nominato da diverse istituzioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze. In Italia la legge prevede la presenza del Garante nazionale, istituito presso il Ministero della Giustizia, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e interlocuzione con le istituzioni statali e internazionali. Accanto al livello nazionale, il Garante può essere istituito anche da Regioni, Province e Comuni, attraverso appositi atti normativi o regolamenti. Gli enti locali, infatti, hanno la facoltà di dotarsi di questa figura per operare sul proprio territorio, in raccordo con il Garante nazionale e regionale, adattando funzioni e strumenti alle specificità locali. Le modalità di nomina variano in base all’ente istitutore: può avvenire tramite elezione da parte dell’organo consiliare oppure mediante designazione dell’organo esecutivo, come la Giunta o il sindaco, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal regolamento. In ogni caso, la scelta ricade su una personalità di comprovata competenza, autonomia e sensibilità sui temi dei diritti umani, chiamata a svolgere il proprio incarico in piena indipendenza. Foto di repertorio.

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