venerdì, Marzo 29, 2024
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Caltagirone: “deposito cauzionale” nella bolletta dell’acqua. Fratelli d’Italia chiede l’annullamento

La recente fatturazione in bolletta della voce “deposito cauzionale” che gli utenti, senza alcun preavviso, hanno avuto modo di constatare dalla lettura delle fatturazioni periodiche recapitate, è l’oggetto della lettera inviata dal coordinatore cittadino del circolo di Fratelli d’Italia di Caltagirone, Salvo Romeo (nella foto), a Servizi Idrici Etnei Spa, Sindaco Città Metropolitana di Catania e Sindaco Comune di Caltagirone. Nella missiva viene evidenziato che “L’addebito di tale voce, per come si apprende da un comunicato della SIE, troverebbe fondamento nella deliberazione del 28 febbraio dell’ARERA”. Inoltre, con riferimento alla fatturazione di tale voci ai titolari di contratto già in corso appare, a parere dello scrivente, illegittima per i seguenti motivi: “Il deposito cauzionale preteso unilateralmente dalla S.I.E. ed inserito in bolletta non è dovuto in quanto sebbene l’Autorità per l’Energia Elettrica, Gas e Acqua con la deliberazione del 28.02.2013 86/2013/R/IDR ha previsto e disciplinato il “Deposito cauzionale per il Servizio Idrico Integrato” ma il Garante , nella prescrizione sopra indicata, all’art. 3, (Condizioni per il deposito cauzionale) recita che “ Il gestore può richiedere all’utente finale, all’atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento di un deposito cauzionale, nei limiti …” ; E’ palese che per i contratti in essere il deposito cauzionale o la c.d. “cauzione” non è richiedibile!”. Inoltre – continua la lettera – , nelle norme del codice civile relative alla “somministrazione” e, quindi, ai contratti stipulati dagli esercenti il servizio di distribuzione e vendita di acqua , non esistono previsioni relative alla richiesta di una somma di denaro depositata all’inizio del rapporto contrattuale . L’art. 1562 c.c. recante “ Pagamento del prezzo “ stabilisce unicamente che “nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze di uso” senza disporre null’altro riguardo alla possibilità del somministrante di richiedere il versamento anticipato di somme di denaro o di una forma di garanzia (cauzione) ; Quindi non vi è alcun obbligo codificato e la richiesta contrattuale del versamento del deposito cauzionale, da qualche anno previsto e regolato dal Garante, potrà essere avanzata dal soggetto esercente al consumatore solamente all’atto della stipulazione del contratto, momento questo in cui il somministrato presta il proprio consenso”. Altra motivazione è che “le condizioni dei contratti predisposti solamente da uno dei contraenti (caso SIE), sono efficaci nei confronti dell’altro (utente somministrato), solamente se al momento della sottoscrizione il somministrato le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle con l’ordinaria diligenza ed in ogni caso non hanno effetto se non specificamente approvate per iscritto ( art. 1341 c.c. ) . Quindi l’inserimento nella fattura di importi ex novi definiti come dovuti a titolo di deposito cauzionale, se pagati non significa per l’utente prestare il proprio consenso a questa nuova condizione contrattuale in quanto il pagamento non attiene alla formazione del contratto ma alla esecuzione dello stesso e, pertanto, quanto pagato rappresenta un indebito pagamento e detta somma va restituita all’utente non correttamente informato! Da ultimo, va aggiunto che quanto richiesto dalla SIE (cauzione) non essendo previsto nel contratto già stipulato e, quindi, conosciuto ed accettato dal consumatore con la specifica sottoscrizione rappresenta una clausola vessatoria così come previsto e regolato dal codice del consumatore all’art. 33 lett. l) e m) ed il pagamento illegittimamente richiesto. La superiore interpretazione di norme non viene meno neppure alla luce del citato art. 8 della sopra richiamata delibera ARERA del 28/2/2013 in quanto trattasi di norma transitoria (che per sua natura ha efficacia limitata nel tempo) che con tutta evidenza si riferiscono ai contratti già esistenti a tutto il 2013 e per i quali la SIE poteva richiedere il pagamento entro il 31/3/2014.  Si chiede pertanto – conclude la lettera del coordinatore di Fratelli d’Italia di Caltagirone, Salvo Romeo -, che nell’interesse pubblico, la S.I.E. Spa voglia provvedere ad annullare le bollette già spedite e relative a contratti di somministrazione in itinere e ciò al fine di evitare disservizi e disagi per l’utenza nonché il rischio di inutili contenziosi per la società stessa”.

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