Voli bloccati dall'Etna: quali sono i diritti dei passeggeri
Eruzioni e maltempo escludono l'indennizzo automatico, ma resta l'obbligo di assistenza: rimborsi, cibo, hotel e riprotezione garantiti.
Quando un evento naturale e imprevisto, come l'eruzione dell'Etna o una tempesta eccezionale, blocca i voli, la priorità assoluta per le autorità è la sicurezza. Dal punto di vista normativo, l'attività vulcanica rientra tra le "circostanze eccezionali" previste dal Regolamento Europeo 261/2004. Questo significa che la compagnia aerea non è tenuta a versare la compensazione pecuniaria automatica (che varia da 250 a 600 euro), in quanto la causa del blocco non è ad essa imputabile. Tuttavia, le compagnie hanno precisi obblighi di assistenza nei confronti dei viaggiatori. In caso di cancellazione o ritardo prolungato, il passeggero ha sempre diritto di scegliere tra il rimborso integrale del biglietto entro sette giorni oppure la riprotezione su un volo alternativo non appena possibile. Inoltre, il vettore deve garantire pasti e bevande in relazione all'attesa, due chiamate o messaggi gratuiti e, qualora si renda necessario uno o più pernottamenti, l'alloggio gratuito in hotel insieme al trasporto da e per l'aeroporto. Se la compagnia non fornisce direttamente queste prestazioni a causa dell'emergenza, il passeggero può sostenere le spese di tasca propria e chiederne il rimborso in un secondo momento, purché gli importi siano ragionevoli e supportati dalle relative ricevute e fatture.