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Il “debitore incapiente” può esdebitarsi: concesso dal Tribunale di Catania il beneficio dell’esdebitazione

Ora anche il “debitore incapiente” può esdebitarsi. Dopo l’ultima riforma della legge cosiddetta “Salva suicidi”, la persona fisica che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, per una volta sola può cancellare i propri debiti non pagati. E’ stato concesso, alla fine di luglio dello scorso anno, dal giudice della sesta sezione civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Laura Messina, il beneficio dell’esdebitazione, ai sensi dell’art. 14-quaterdecies della legge 3/2012, chiesta da un debitore incapiente etneo, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Rosso. L’art. 14-quaterdecies, inserito dall’art. 4-ter, comma 1, lett. m) del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha introdotto la figura del “debitore incapiente”, ovvero la persona fisica meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Tale debitore può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%. Non sono considerati utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. La valutazione di rilevanza deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e l’occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’Isee (Indicatore situazione economica equivalente). La domanda di esdebitazione è presentata tramite l’organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente a una serie di documenti e, altresì, deve essere allegata una relazione particolareggiata del predetto organismo. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni dall’ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il decreto. Si aggiunge, pertanto, un altro istituto importante per aiutare i soggetti particolarmente in difficoltà. L’avvocato Pietro Rosso, sentito per un commento, si dichiara soddisfatto del risultato e convinto delle ragioni del cliente e ha sottolineato che il beneficio ha natura straordinaria e può essere concesso solo per una volta e che deve trattarsi di “persona fisica meritevole”.

Alfio Agati

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